1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 settembre 1992.
2. L'uso della lingua dei segni italiana gode delle garanzie e delle misure conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
1. È consentito e promosso l'uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali.
2. È assicurata la presenza di un interprete della lingua dei segni italiana nelle università.
3. Sono potenziate le trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana ed è promossa la realizzazione di trasmissioni direttamente gestite da sordi.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.